TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 24.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali).

Art. 26.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali).

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali,

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali,


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sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       2. Identico.